TERMINI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER IL VOTO IN ITALIA (Circolare n. 79/2022 – Ministero dell'Interno- DAIT)

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In occasione delle elezioni politiche, gli elettori italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ai sensi della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero.

), fa comunque salva la possibilità

La predetta normativa, nel prevedere la suddetta modalità di voto per corrispondenza per tali elettori (i cui nominativi vengono inseriti d'ufficio nell'elenco degli aventi diritto al voto residenti all'estero), fa comunque salva la possibilità di votare in Italia, in favore di candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune di iscrizione nelle liste elettorali, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente a essa.

Il suddetto diritto, ove non sia già stato esercitato con espresso riferimento alle prossime elezioni politiche, può essere esercitato, per effetto dell'avvenuto scioglimento anticipato delle Camere, entro il 31 luglio 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato.

L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesimen modalità ed enro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.

Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il termine prescritto.