PROTEZIONE CIVILE
Martedì 14.30 - 17.00 solo su appuntamento
Mercoledì 09.00 - 12.00 solo su appuntamento telematico
Giovedì 14.30 - 17.00 solo su appuntamento
Fax: 019/2000548
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Responsabile del Servizio
Ing. Mesiti Giulio
Gli OBBIETTIVI chiaramente indicati dalla legge sono la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dai pericoli di danni derivanti da calamità naturali, catastrofi o da altri eventi calamitosi.
Sono addetti a tale tutela le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli Enti Pubblici nazionali e territoriali e ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio.
Gli EVENTI naturali o connessi con l'attività dell'uomo sono ripartiti in 3 categorie:
- eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria
- eventi che per la loro natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria
- eventi che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari
Le ATTIVITA' di protezione civile sono dalla legge così classificate:
Prevenzione: adozione di misure finalizzate ad evitare o ridurre al minimo la probabilità di danni conseguenti ad eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione
Soccorso: interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza alle popolazioni colpite dall'evento calamitoso
Emergenza: ovvero attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita
COMPITI ATTRIBUITI AI COMUNI:
Il Decreto Legislativo n.112/98, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", disciplina le funzioni mantenute allo Stato e le funzioni conferite alle regioni ed agli enti locali.
Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
- all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali
- all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
- alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 08.06.90 n.142, e, in ambito montano tramite le comunità montane e alla cura della loro attuazione sulla base degli indirizzi regionali
- all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza
- alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti
- all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali